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R.D. 23/05/1924 n. 827

Art. 49 Nei contratti non si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all'epoca della loro stipulazione.

Art. 50 Non si può variare la durata dei contratti gi stipulati quando siano in corso di esecuzione.

Art. 51 I termini e le norme speciali da osservarsi nei contratti relativi agli affitti ed all'esecuzione di forniture, trasporti e lavori, sono regolati da particolari disposizioni delle singole amministrazioni, secondo la natura di ciascun ramo di servizio.

Art. 52 Nei contratti per l'esecuzione di opere, si può stipulare la cessione, agli appaltatori, dei materiali derivanti dalla demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, di macchine o di altri oggetti mobili quando non possa presumersi più vantaggiosa la vendita mediante incanto o licitazione. Il prezzo dei materiali ceduti agli appaltatori viene computato nella preventiva estimazione delle opere, rimanendo perciò fissata in una somma proporzionalmente minore la spesa inscritta in bilancio. In caso diverso, il prezzo dei detti materiali viene computato nel pagamento finale all'appaltatore, commutandosi il relativo, titolo di spesa in quietanza di entrata a favore del tesoro. Quando per l'importanza del contratto debba sentirsi il parere del Consiglio di Stato, si espongono nella relazione i motivi che consigliarono la cessione dei materiali od altri oggetti mobili all'appaltatore.

Art. 53 (Abrogato)

Art. 54 Secondo la qualità e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa. Può accettarsi una cauzione costituita da fideiussione. Sono ammessi a prestare fideiussione gli Istituti di credito di diritto pubblico e le Banche di interesse nazionale nonché‚ le Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a lire 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di prima categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000. Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fideiussione può accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 6.000.000 e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto. Per il taglio dei boschi cedui, la fideiussione può accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito. Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 480.000 annue, l'amministrazione può accettare la fideiussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario. In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in cauzione. E' pure fatta facoltà all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38. L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fideiussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie. Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato.

Art. 55 Qualora nei beni rurali vi siano scorte vive o morte, deve esigersi dagli affittuari che le ricevono in consegna una speciale cauzione, da prestarsi, norma della prima parte dell'articolo precedente. Quando il canone di affitto non superi le lire 6.000.000 e la durata del contratto non oltrepassi i sei anni, l'amministrazione può accettare una fideiussione a norma del secondo e terzo comma dell'articolo precedente a guarentigia di tali scorte.

Art. 56 Le locazioni dei beni urbani debbono essere garantite nei modi stabiliti dalle consuetudini locali. Ove queste manchino, si deve esigere una cauzione personale od una fideiussione secondo le norme del precedente art. 54: e se si reputi insufficiente la garanzia consuetudinaria, deve a questa aggiungersi la cauzione personale o la fideiussione

Art. 57 La validità delle cauzioni personali e del fideiussore deve essere riconosciuta e dichiarata dal pubblico ufficiale che l'accetta per conto dell'amministrazione

Art. 58 Sono eccettuati dall'obbligo della cauzione i privati che cedono in locazione all'amministrazione le loro proprietà sebbene i contratti relativi li assoggettino ad oneri, semprech‚ sia stabilito nei contratti che, non venendo gli oneri adempiuti nel tempo determinato, è riservato all'amministrazione il diritto di farli adempiere a loro rischio e pericolo coll'obbligo, inoltre, del risarcimento dei danni derivanti dal ritardo.

Art. 59 Nei capitoli relativi ai contratti per l'esecuzione di lavori ed opere pubbliche, debbono essere richiamate le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materie di opere pubbliche.

Art. 60 Per i progetti di contratti relativi all'esecuzione di opere pubbliche si osservano le disposizioni speciali vigenti in materia.

Art. 61 Ciascuna amministrazione centrale o provinciale tiene in evidenza, in apposito elenco, i prezzi unitari degli oggetti e delle materie che essa sia tenuta a procurarsi per i propri servizi per mezzo di appalto o ad economia. Quest'elenco è formato e tenuto al corrente su informazioni degli uffici tecnici e delle camere di commercio all'uopo richieste, e con la periodica consultazione delle mercuriali e dei bollettini. L'elenco medesimo serve di norma nella formazione dei capitoli per i pubblici incanti o licitazioni e nelle trattative private o per l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia.

Art. 62 Le spese di copia, bollo e le altre inerenti ai contratti sono a carico dell'appaltatore o del contraente con l'amministrazione dello Stato, a meno che per casi speciali d'interesse esclusivo dello Stato, e per esplicita convenzione, le spese predette siano da sostenersi dallo Stato medesimo e i relativi atti si debbano redigere e copiare in carta libera. I contratti sono registrati a spese, in tutto o in parte, dei contraenti colle amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente in relazione del particolare interesse dello Stato e degli oneri espressamente assunti dall'amministrazione, in conformità delle disposizioni contenute nella legge del registro. Capo III Procedimenti per gli incanti, per l'appalto-concorso e per licitazioni e trattative private. Sezione I Procedimento per gli incanti.

Art. 63 Quando si debbono fare contratti con formalità d'incanto, l'ufficio presso il quale si deve procedere alla stipulazione fa pubblicare l'avviso d'asta. Il fun zionario designato quale ufficiale rogante deve intervenire agli incanti per autenticare i processi verbali.

Art. 64 L'avviso d'asta si pubblica almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'incanto e di quello per la successiva aggiudicazione. Tanto l'uno quanto l'altro giorno dovranno essere feriali. Quando l'interesse del servizio lo richieda è in facoltà dell'autorità che deve emanare il decreto di aprovazione del contratto di ridurre questo termine fino a cinque giorni. Le ragioni della riduzione debbono essere indicate nel decreto suddetto.

Art. 65 L'avviso d'asta deve indicare:

1) l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve se guire;

2) l'oggetto dell'asta;

3) la qualità, ed ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura del- l'oggetto;

4) il termine prefisso dal compimento dei lavori o il tempo e il luogo della consegna per le forniture e quelli del pagamento per le vendite e per gli affitti;

5) gli uffizi presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;

6) i documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni prescritte per esse- re ammessi all'asta;

7) il modo con cui seguir l'asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete;

8) il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta e le tesorerie nelle quali sarà ricevuto;

9) se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta ad offerte di ribasso o di aumento, che non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione;

10) se nel caso di asta, coi sistemi delle offerte segrete, si proceder all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

Art. 66 Gli avvisi d'asta sono pubblicati nei comuni dove esistono gli effetti mobili, o gli stabili da vendere o da affittare, ed in quelli dove debbono farsi le forniture, i trasporti ed i lavori. Quando il prezzo di base d'asta raggiunga la somma di lire 50.000.0000, gli avvisi devono inserirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto, nel foglio degli annunzi legali della provincia in cui avrà luogo l'asta, salvo le abbreviazioni di cui all'art. 64. Quando il prezzo di base d'asta raggiunga le lire 200.000.000, gli avvisi devono inoltre inserirsi almeno 16 giorni prima dei giorno fissato per l'incanto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, salvo abbreviazioni di cui sopra; sono inoltre pubblicati in quelle città del Regno e in quei comuni in cui l'amministrazione lo ritenga opportuno, tenuto conto del luogo dove esistono i mobili o gli immobili da vendere o da affittare, ovvero ove si devono eseguire i lavori i trasporti o le forniture. Le pubblicazioni ed inserzioni suddette sono necessarie per la regolarità dei contratti. Quando l'amministrazione lo giudichi necessario, le pubblicazioni possono anche essere fatte in altri luoghi oltre i suddetti. La pubblicazione ed affissione degli avvisi di asta si fa alla porta dell'ufficio nel quale devono tenersi gli incanti e negli altri luoghi destinati all'affissione degli atti pubblici. Qualunque autorità locale, venendo richiesta, è obbligata di far eseguire gratuitamente la pubblicazione o l'affissione summentovate. I certificati della seguita pubblicazione ed affissione debbono trovarsi in mano dell'ufficiale che presiede all'asta, allorché‚ questa viene dichiarata aperta.

Art. 67 Quando trattasi di lavori d'arte o di nuove costruzioni, l'aspirante deve dimostrare la sua idoneità con la presentazione d'un attestato, rilasciato non più di sei mesi prima del giorno in cui è tenuta l'asta, dal prefetto o sottoprefetto, sentito, secondo i casi, l'ufficio del Genio civile o l'ufficio tecnico di finanza, dal quale risulti aver l'aspirante dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento, o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto di lavori pubblici o privati. Quando l'aspirante non possa provare tale sua idoneità, e presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, e alla quale egli si obblighi di affidare la esecuzione delle opere, l'amministrazione può ammetterlo all'incanto.

Art. 68 Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'e seguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. La esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale da comunicarsi al ministero delle finanze (ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) (ragioneria genera- le), a cura del quale ne viene data notizia alle altre amministrazioni. Analogamente si provvede per le eventuali riammissioni. Fermo il disposto del precedente comma, la amministrazione ha piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, n‚ pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.

 

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